Onorevoli Deputati! - L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
      Al momento attuale, tenuto conto dello stadio cui è giunto l'iter procedimentale di approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2006 e della sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie, è da escludersi che detta data possa collocarsi in un momento anteriore al 15 gennaio 2007.
      Si è ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dalla legge n. 11 del 2005 e di adottare, con lo strumento del decreto-legge, misure urgenti volte ad adeguare la legislazione interna agli obblighi di recepimento discendenti dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, resa in causa C-460/02, che non avrebbero potuto utilmente essere inserite nella legge comunitaria in corso di approvazione.
      Il termine di recepimento previsto per la trasposizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, infatti, scadrà il prossimo 31 dicembre.
      Per quanto attiene all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia innanzi citata, è stata già avviata procedura d'infrazione, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, giunta ormai alla sua fase terminale, alla quale occorre porre rimedio al fine di scongiurare il rischio concreto di un prossimo deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia.
      I presupposti costituzionali di necessità ed urgenza sono, in via generale, da rinvenirsi negli obblighi comunitari di adeguamento del diritto interno, ai quali allude il citato articolo 10 della legge n. 11 del 2005, e, in particolare, nelle esigenze che saranno via via illustrate trattando dell'articolato.

Articolo 1.

      L'articolo 1 ed il successivo articolo 2 forniscono attuazione alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 177 del 30 giugno 2006.
      La prima delle citate direttive disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il relativo esercizio; l'altra l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
      Entrambe le direttive costituiscono testi coordinati (cosiddette «rifusioni») di precedenti testi normativi che hanno già disciplinato la materia. In particolare la direttiva 2006/48/CE riformula la direttiva 2000/12/CE, più volte modificata, da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE; la direttiva 2006/49/CE riformula la direttiva 93/6/CEE, più volte modificata, da ultimo della direttiva 2005/1/CE.
      Va detto che buona parte delle disposizioni contenute nelle due direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE) è stata già trasposta nel nostro ordinamento in occasione del recepimento delle direttive riformulate. Ora, pertanto, l'obbligo di recepimento investe soltanto quelle disposizioni che non costituiscono mera riformulazione di preesistenti norme comunitarie. Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di adottare le occorrenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro la data del 31 dicembre 2006.
      La direttiva 2006/48/CE reca disposizioni tendenti a facilitare l'accesso all'attività

 

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degli enti creditizi, eliminando le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri quanto al regime applicabile agli enti medesimi, salvaguardando beninteso la protezione del risparmio, creando condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra le banche, prevenendo distorsioni della concorrenza, rafforzando il sistema bancario nel mercato interno e fissando requisiti patrimoniali minimi.
      La direttiva 2006/49/CE, in considerazione del fatto che le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi degli enti creditizi, ha indotto l'applicabilità di talune pertinenti disposizioni della direttiva 2006/48/CE anche alle imprese di investimento. Pertanto, si hanno requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano sia alle imprese di investimento sia agli enti creditizi.
      Il mancato tempestivo recepimento delle due delicate direttive, a parte il rischio di sanzioni e le ricadute in termini di credibilità e di immagine, verrebbe a vulnerare gravemente il «sistema Paese». Verrebbe infatti meno, in danno degli operatori italiani, quella «par condicio» che le direttive intendono perseguire, che costituisce premessa indefettibile per una sana concorrenza nel mercato non solo comunitario.
      Di qui l'urgenza di adottare il presente decreto, strumento necessario a consentire che l'ordinamento italiano possa trovarsi allineato con gli ordinamenti dei Paesi maggiormente competitivi, in coerenza con le direttive comunitarie, quanto ai requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, entro la data del 31 dicembre 2006.
      Ciò premesso quanto ai motivi di necessità e urgenza, si impone un'ulteriore considerazione preliminare riguardo alle scelte effettuate, sotto il profilo tencico-normativo.
      Ai fini del recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, gli interventi di rango primario sono stati limitati dallo stretto necessario. Coerentemente con il sistema, che demanda alle fonti regolamentari [delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e disposizioni della Banca d'Italia] le prescrizioni di carattere tecnico-prudenziale, gli interventi di rango primario sono stati limitati ai casi in cui si è reso necessario estendere i poteri regolamentari delle autorità creditizie ai nuovi ambiti indotti dalle direttive. Inoltre, sono stati effettuati gli interventi necessari per l'allineamento di disposizioni preesistenti alla nuova disciplina comunitaria.
      Si è adottata la tecnica della novella, per salvaguardare l'integrità dei due fondamentali testi unici, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui rispettivamente ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998.
      Relativamente al contenuto dell'articolo 1, occorre precisare che esso novella il citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per l'adeguamento alla direttiva 2006/48/CE, di seguito anche indicata con l'acronimo «CRD».
      Le modifiche investono gli ambiti di seguito illustrati.
      Informativa al pubblico. La nuova regolamentazione comunitaria, al fine di rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare banche e imprese di investimento a migliorare strategie, controllo dei rischi e organizzazione interna, prevede che su tali materie gli intermediari siano tenuti a fornire un'adeguata informativa al pubblico (cosiddetta «disclosure»). Considerato che l'ambito di esercizio della vigilanza regolamentare individuale e consolidata attualmente non comprende la «disclosure», vengono integrate le relative previsioni legislative per dotare le autorità creditizie di idonei poteri normativi.
      In particolare, la finalità viene perseguita con l'aggiunta di una nuova lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 53 e della lettera e) del comma 1 dell'articolo 67 del TUB, concernenti la vigilanza regolamentare individuale e consolidata. Analoghi interventi sono effettuati con riferimento all'articolo 107, comma 2, del medesimo testo unico.
 

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      Inoltre, l'articolo 145 della CRD, nel disciplinare le informazioni che devono essere pubblicate dalle banche, ha previsto che queste ultime dovrebbero illustrare le loro decisioni di «rating» ai richiedenti il prestito. La disposizione si ricollega alla rilevante innovazione contenuta nella direttiva, che riconosce alle banche il potere di determinare esse stesse, a fini prudenziali, il merito di credito del cliente, sulla base di modelli approvati dall'autorità di vigilanza. È stato pertanto introdotto, con novella aggiuntiva al citato testo unico, l'articolo 116-bis, il quale prevede un obbligo esplicito a carico degli intermediari di illustrare, se richiesti, le loro decisioni di «rating».
      Sistemi di valutazione del rischio. Per accrescere la sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, la disciplina comunitaria consente l'uso dei «rating» interni, ovvero di sistemi di misurazione dei rischi ad opera della stessa banca creditrice. L'utilizzo di tali sistemi da parte degli intermediari è subordinato ad una preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza. In coerenza con le disposizioni comunitarie, sono state inserite apposite disposizioni, con novella aggiuntiva (comma 2-bis), agli articoli 53, 67 e 107 del TUB, in modo da riconoscere alle banche e agli intermediari finanziari la possibilità di avvalersi delle valutazioni del rischio di credito effettuate dalla società di «rating» che possiedano i requisiti richiesti dalle disposizioni di vigilanza, nonché di sistemi interni di misurazione dei rischi, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
      Interventi di vigilanza. La nuova disciplina comunitaria estende i poteri di intervento delle autorità di vigilanza introducendo la possibilità di disporre la restrizione delle attività o della struttura territoriale delle banche (articolo 136, paragrafo 1, lettera d), della CRD); il documento del Comitato di Basilea Supervisory Guidance on Dealing with Weak Banks, paragrafi 77 e 108, raccomanda quale strumento di intervento prudenziale il divieto di distribuire utili o elementi del patrimonio netto. In relazione a tale nuova disciplina, si sono rese necessarie le novelle apportate agli articoli 53 [mediante modifica del comma 3, lettera d)], 67 (mediante introduzione del comma 2-ter) e 107 (mediante modifica del comma 4-bis) del TUB.
      Composizione dei gruppi e perimetro della vigilanza consolidata. Il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie, anche in un'ottica sopranazionale. Le conseguenti modifiche normative riguardano l'articolo 59, comma 1, lettera b), del TUB, dove la definizione di «società finanziaria» viene ampliata per includervi le società di gestione del risparmio. Nello stesso articolo, viene introdotto un nuovo comma 1-bis per riferire anche agli istituti di moneta elettronica (IMEL) le disposizioni di vigilanza consolidata dettate per le banche. Inoltre, per rendere coerente il TUB con le norme comunitarie [articolo 4, numero 19), della CRD], viene modificata la disposizione dell'articolo 60, comma 1, lettera b), del TUB, per attribuire la qualifica di «bancari» ai gruppi la cui capogruppo sia una società finanziaria in tutti i casi in cui sia presente almeno una banca (attualmente è necessario verificare, secondo criteri stabiliti dal CICR, la rilevanza della componente bancaria). Per quanto riguarda i soggetti inclusi nella vigilanza consolidata, le norme relative alle società ubicate all'estero ma vigilate dalla Banca d'Italia vengono stralciate dall'articolo 65 e trasferite nell'articolo 69 del TUB, con l'introduzione del comma 1-bis. In questo articolo viene anche previsto il coordinamento con le competenti autorità di altri Stati membri.
      Vigilanza ispettiva. Mediante novella aggiuntiva all'articolo 68 del TUB, che viene integrato con un nuovo comma 3-bis, si consente alla Banca d'Italia di permettere la partecipazione di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari alle ispezioni svolte presso le capogruppo italiane che possiedano filiazioni in quegli Stati.
      Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. La direttiva 2006/48/CE, agli articoli da 130 a 132, impone alle autorità di vigilanza di coordinare i rispettivi ruoli
 

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nello svolgimento della vigilanza consolidata sui grandi gruppi internazionali e di informare tempestivamente le banche centrali ed altre autorità pubbliche dell'insorgere di situazioni di emergenza negli stessi gruppi. Questi precetti della normativa comunitaria vengono recepiti, trasformando in obblighi quelle che oggi sono facoltà attribuite alla Banca d'Italia, mediante novella agli articoli 7, comma 10, e 69, comma 1, del TUB, e con l'aggiunta, all'articolo 69, di un nuovo comma, il comma 1-ter, relativo allo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze in caso di crisi bancarie aventi rilevanza sistemica.

Articolo 2.

      L'articolo 2 reca novelle al citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF), per l'adeguamento alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
      I motivi di necessità ed urgenza che giustificano, in parte qua, l'intervento urgente del Governo sono stati esposti nell'esplicazione dell'articolo 1 e ad essi rinvia.
      Le modifiche recate al TUIF dal presente articolo riguardano gli ambiti di seguito illustrati.
      Vigilanza regolamentare e informativa. Con novella all'articolo 6, comma 1, lettera a), del TUIF, vengono introdotti a carico degli intermediari del mercato mobiliare gli obblighi informativi al pubblico (cosiddetto «terzo pilastro») previsti dalla direttiva. Inoltre, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis nel medesimo articolo 6, con disposizione analoga a quella prevista per le banche agli articoli 53 e 67 del TUB, come modificati dal presente decreto, si introduce la possibilità per gli intermediari del mercato mobiliare di avvalersi di sistemi interni di misurazione dei rischi e di utlizzare i «rating» rilasciati da soggetti esterni, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
      Interventi sui soggetti abilitati. La modifica all'articolo 7 del TUIF costituisce l'omlogo delle modifiche agli articoli 53, 67 e 107 del TUB, dando anch'essa attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, lettera d), della CRD. I provvedimenti interdittivi previsti dall'articolo 7, comma 2, come modificato dal presente decreto, lasciano salvi quelli già previsti dall'articolo 51 del medesimo testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
      Composizione del gruppo. Come già osservato con riferimento alle modifiche del TUB, il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie, anche in un'ottica sopranazionale. Al fine di attuare tale rafforzamento, è necessario coordinare la nozione di gruppo bancario e di gruppo di imprese di investimento con le corrispondenti nozioni delle direttive comunitarie e attribuire all'autorità di vigilanza il potere di dettare disposizioni vincolanti nei confronti di tutte le componenti del gruppo così individuato. Pertanto, con riferimento al TUIF viene introdotta una vigilanza consolidata sul gruppo di imprese di investimento, fino ad oggi prevista solo come facoltà dell'autorità di vigilanza, del tutto analoga a quella bancaria. A tale fine sono state apportate le seguenti modifiche agli articoli 11 e 12 del TUIF:

          a) viene sancita l'obbligatorietà della vigilanza consolidata dei gruppi di società di intermediazione mobiliare (SIM) [articoli 11, comma 1, lettera b), e 12, comma 1, novellati];

          b) è contemplata l'ipotesi di presenza, all'interno del perimetro del gruppo di SIM, di banche non soggette a vigilanza consolidata ai sensi del TUB [articolo 11, comma 1, lettera b), novellato];

          c) è introdotto l'albo dei gruppi di SIM (articolo 11, comma 1-bis, introdotto con novella);

          d) viene stabilita la possibilità per la Banca d'Italia di esentare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, i gruppi di SIM dall'obbligo di calcolare i requisiti patrimoniali a livello consolidato (articolo 12, comma 1-bis, introdotto con novella);

          e) in analogia alla proposta relativa ai gruppi bancari (articolo 67 del TUB), è

 

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prevista la possibilità per la Banca d'Italia di adottare disposizioni non solo nei confronti della capogruppo, ma anche nei confronti di altri soggetti (articolo 12, comma 3-bis);

          f) viene individuato il novero dei soggetti, diversi da quelli compresi nel gruppo soggetto a vigilanza consolidata, nei cui confronti, in presenza di legami partecipativi o di controllo, gli organi di vigilanza possono richiedere dati e informazioni ed effettuare ispezioni (articolo 12, commi 3 e 5).

Articolo 3.

      L'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 18, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea n. 1999/4472 e dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, nella causa C-460/02, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
      La medesima disposizione è già prevista all'articolo 23 del disegno di legge comunitaria 2006, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 19 dicembre e in attesa di essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati, in seconda lettura (atto Camera n. 1042-B). Occorre, tuttavia, riproporla nel presente decreto, in modo da consentirne l'immediata entrata in vigore e scongiurare il deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
      La Commissione europea ha, infatti, diffidato il Governo italiano a predisporre le misure di adeguamento alla sentenza di condanna sopra citata entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale provvederà inderogabilmente ad adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie.
      Occorre precisare che tale decisione era infatti già stata deliberata lo scorso 12 dicembre e successivamente sospesa solo a seguito dell'annuncio dell'esistenza di un'iniziativa legislativa tesa a soddisfare le richieste della Commissione.
      Quanto ai contenuti del presente decreto, giova ricostruire brevemente le modifiche che hanno interessato la disposizione in conseguenza della pendenza della procedura d'infrazione.
      L'originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999 (attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), censurata dalla Corte di giustizia, prevedeva, in caso di trasferimento delle attività concernenti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, «l'obbligo» del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente.
      Al fine di dare esecuzione alla sentenza, l'articolo 14 è stato riformulato, eliminando l'obbligo del nuovo gestore di riassumere il personale e prevedendo che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in caso di trasferimento delle attività concernenti servizi di assistenza a terra, assicuri l'applicazione delle misure di protezione sociale, «privilegiando» il reimpiego del personale in possesso di determinati requisiti. Tuttavia, in data 4 aprile 2006, la Commissione europea ha emesso parere motivato ritenendo che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, anche nella formulazione attuale, non garantisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, in quanto, di fatto, «privilegiare» il reimpiego vuol dire obbligare il nuovo gestore a riassumere il personale del precedente gestore.
      La formulazione oggetto della proposta emendativa non contiene più gli aspetti confliggenti con la disciplina comunitaria concernente la liberalizzazione dei servizi aeroportuali, in quanto prevede che, in caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di «opportune forme di concertazione».

 

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Articolo 4.

      Con ordinanza del 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, recante «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terza alinea», fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del relativo procedimento sommario. Ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003, data l'assoluta urgenza di provvedere, sentita la regione Liguria, la norma provvede a sospendere l'applicazione della suddetta legge regionale per dare corretto e immediato adempimento all'obbligo comunitario.

Articolo 5.

      A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, i Paesi partecipanti costituiscono le agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale. L'organismo costituito come Agenzia nazionale deve avere personalità giuridica autonoma e, quindi, un Ministero non può essere designato come Agenzia nazionale.
      Ne consegue che l'attuale struttura incardinata presso il Ministero della solidarietà sociale, che opera in assenza di un formale atto istitutivo come semplice articolazione funzionale all'interno di una direzione generale, non risponde ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
      Infatti, l'attuale struttura non ha personalità giuridica ed è organicamente e funzionalmente inserita nel Ministero della solidarietà sociale. In tal senso, la medesima risulta del tutto priva della necessaria autonomia prevista dalla citata decisione n. 1719/2006/CE.
      L'articolo in esame prevede quindi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani con sede in Roma, che sostituirà l'attuale struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, che verrà conseguentemente soppressa. Peraltro, la Commissione europea prevede espressamente, nei documenti preparatori del nuovo programma «Gioventù in azione», che la nuova Agenzia nazionale subentri nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alle precedenti strutture nazionali.
      In base al citato articolo 8, l'Agenzia deve offrire garanzie finanziarie sufficienti, preferibilmente provenienti da un'autorità pubblica, e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinata a gestire.
      La costituzione di un'Agenzia di diritto pubblico assicura quindi una garanzia di maggiore solidità e stabilità.
      In relazione alla necessità ed urgenza che giustifica il ricorso al decreto-legge si evidenzia l'imminenza dell'entrata in vigore, a gennaio 2007, del programma «Gioventù in azione». Pertanto, al fine di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro, e di non perdere i contributi comunitari previsti dall'articolo 13 della predetta decisione per le spese di funzionamento delle strutture nazionali (pari a circa euro 650.000 annui), l'Italia deve adeguarsi entro la fine del 2006 agli obblighi comunitari, istituendo un'Agenzia nazionale con personalità giuridica e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
      Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale, che provvederanno in via transitoria anche alla gestione fino all'assunzione delle funzioni da parte degli organi statutari.

 

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      La norma prevede il trasferimento alla nuova Agenzia delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale.

Articolo 6.

      L'articolo 6, esclusi oneri finanziari per la finanza pubblica con riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4, prevede un'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'articolo 5, con individuazione della copertura finanziaria; al riguardo è stata predisposta la prescritta relazione tecnica.

Articolo 7.

      L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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